Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente delega alle prefetture - uffici territoriali del Governo e alle questure i compiti di controllo sugli istituti di vigilanza privata.
      Purtroppo continuano a verificarsi casi in cui le guardie particolari giurate lavorano in condizioni sempre più precarie, con gravi rischi per la propria sicurezza e incolumità, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi cittadini.
      In particolare si registrano casi di attività totalmente abusive. Si tratta di società che non dispongono neppure del decreto prefettizio obbligatorio per operare.
      Risulterebbero, a questo proposito, migliaia di irregolarità commesse dai soggetti abusivi, mentre occorrerà verificare l'esistenza della pratica del subappalto, peraltro vietata dalle leggi vigenti, nonché l'organizzazione di corsi professionali «fittizi», il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di usufruire dei contributi regionali.
      Alcune società di servizi ambirebbero a esercitare ruoli tipici degli istituti di vigilanza privata propriamente detti, talvolta con effetti destabilizzanti dal punto di vista della qualità delle prestazioni e del costo, sensibilmente più basso rispetto alla concorrenza.
      Tutto ciò senza trascurare la disorganizzazione relativa alla fissazione degli orari di lavoro, che sarebbe gestita con grave pericolo per la sicurezza del personale medesimo, sottoposto a turni che arriverebbero sino a quindici ore giornaliere.
      La situazione descritta appare lesiva della necessaria tutela che deve essere garantita agli istituti di vigilanza privata regolari, con personale qualificato, ben equipaggiato e addestrato, con turni sostenibili, nel rispetto delle leggi vigenti in

 

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materia, ai sensi delle quali le guardie particolari giurate possono prestare il proprio servizio per la tutela di impianti produttivi privati, banche, laboratori scientifici, università e sedi di enti pubblici.
      Gli istituti di vigilanza privata sono una parte importante della organizzazione della sicurezza che si deve consolidare e qualificare. Sulla base di queste considerazioni si ritiene utile presentare questa proposta di legge, al fine di predisporre il riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate. A tale fine l'articolo 1 prevede che gli stessi istituti agiscano come organismi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.
      Si prevede altresì, all'articolo 2, la soppressione dei consorzi e delle organizzazioni in proprio dei servizi di vigilanza, collocando coloro che ne fanno parte all'interno degli istituti propriamente detti, e che come tali agiscono sulla base di ordinanze prefettizie.
      Tra i compiti degli istituti si evidenziano, all'articolo 3, due nuove attribuzioni: la tutela della persona e l'assolvimento di servizi d'ordine, sulla base di una richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo precisati.
      Vengono altresì indicati, all'articolo 4, i requisiti dei soggetti addetti alla vigilanza per ciò che concerne la verifica dell'idoneità psico-fisica e le competenze necessarie dei candidati alla nomina di guardia particolare giurata.
      Gli articoli 5 e 6 indicano la dotazione, l'uniforme, i gradi e le attribuzioni gerarchiche dei soggetti inquadrati all'interno degli istituti; mentre l'articolo 7 disciplina l'attività formativa e di selezione cui sono tenuti i medesimi soggetti, al fine di rendere noti i requisiti richiesti a coloro che aspirano all'esercizio della professione.
      L'articolo 8 istituisce il tesserino di riconoscimento delle guardie particolari giurate.
      Non minore attenzione è stata riservata, all'articolo 9, alle guardie particolari giurate in stato di disoccupazione, i cui nominativi devono risultare dagli elenchi istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e ai quali gli istituti devono attingere in caso di nuove assunzioni. L'articolo 10 stabilisce che i rapporti di lavoro degli istituti sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata, che fissa anche i criteri per il lavoro straordinario ed i turni di riposo. L'articolo 11 demanda ai sottufficiali e agli ufficiali della Polizia di Stato il controllo delle guardie particolari giurate e stabilisce norme specifiche in relazione alla eventuale revoca dei tesserini di riconoscimento. L'articolo 12, infine, fissa i criteri per il rilascio delle licenze relative all'esercizio dell'attività degli istituti.
 

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